PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante quota parte del gettito derivante dalla tassa di stazionamento per le unità da diporto, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli importi e secondo le modalità previsti dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 8 luglio 2003, n. 172.
      3. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «articoli 15, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e 18»;

          b) il comma 2 è abrogato.